Tribunale di Milano, VI sez. civ., dott. Ferrari, 7 luglio 2016

Annullato contratto derivato di Interest Rate Swap stipulato da società agricola e liberato il fideiussore

Lo Studio ha difeso una società agricola e il suo fideiussore in una causa volta alla liberazione di tali soggetti rispetto ad un contratto derivato venduto da una Banca.

I requisiti essenziali per la validità di un contratto sono i seguenti: (a) l’accordo delle parti, (b) la causa, ovvero la funzione economico-sociale, (c) l’oggetto e (d) la forma scritta, se richiesta dalla legge

Nel giudizio si sono denunciati diversi vizi del contratto, importanti la nullità dello stesso (difetto di forma scritta prevista dalla legge, difetto di causa di “copertura” di un assente indebitamento sottostante, indeterminatezza dell’oggetto) ovvero la sua risoluzione (su tutti, l’inadempimento degli obblighi informativi gravanti sulla Banca).

Il Tribunale, in accoglimento delle difese svolte nell’interesse del Cliente, ha dichiarato la nullità del contratto per indeterminatezza del suo oggetto, liberando anche il fideiussore per invalidità “a cascata” del contratto di garanzia.

In particolare, il Tribunale ha ritenuto che se l’oggetto del contratto di IRS è lo scambio di differenziali contrapposti (quelli che paga il Cliente contro quelli che paga la Banca in riferimento a un certo nozionale e con certe scadenze), certamente ne costituisce rappresentazione il Mark-to-Market, ovvero il valore attualizzato a scadenza di tali contrapposti flussi differenziali. Dal momento che il metodo di calcolo di tale importo non è stato esplicitato nel contratto, ciò ha reso indeterminato l’oggetto, e nullo l’intero contratto.

Ciò anche Il Tribunale di Milano, con sentenze del 9 marzo 2016 e del 7 luglio 2016, dott. Ferrari (rispettivamente in dirittobancario.it e in ilcaso.it) – a conferma dell’orientamento già assunto dallo stesso Tribunale di Milano con le sentenze del 16 maggio 2015 e 9 marzo 2016 (rispettivamente in dirittobancario.it e in ilcaso.it), con le quali è stato affermato che “il Mark-to-Market, quale sommatoria attualizzata di differenziali futuri attesi, rappresenta, sia pure nella dimensione temporalmente contestualizzata, un differenziale tra contrapposti flussi finanziari, ossia l’oggetto stesso del contratto. […] Se così è, quindi, dovendo l’oggetto del contratto e, quindi, tutte le sue componenti, essere determinate o quanto meno determinabili, pena la nullità del contratto stesso, sarà necessario che nel regolamento contrattuale venga indicato il metodo di calcolo di tale valore; in difetto, risolvendosi la quantificazione del MTM in una determinazione di una delle parti (la banca), non verificabile dall’altra, deve concludersi come esso non risulti determinabile, implicando la nullità dell’intero contratto ex art. 1418 c.c.”.

Causa seguita e istruita dall’avv. Letterio Stracuzzi

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