Tribunale di Milano, VI sez. civ., dott. Ferrari, 10 febbraio 2016

Ricalcolato saldo di conto corrente in favore del correntista

Lo Studio ha difeso una società in una causa volta all’accertamento del reale saldo di un rapporto di conto corrente, gravato da una serie di addebiti illegittimi, a seguito di una richiesta della Banca di rientro immediato dall’esposizione debitoria e minaccia di segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi di Banca d’Italia.

In particolare, nell’interesse del Cliente si è eccepito l’illegittimo addebito di interessi debitori ultralegali in difetto di espressa pattuizione, di interessi anatocistici (ovvero l’applicazione di interessi su interessi scaduti), di commissioni di massimo scoperto, di giorni di valuta fittizia e di interessi usurari, sia di natura oggettiva che soggettiva.

Il Tribunale ha preso atto che fossero acquisite al Giudizio soltanto le condizioni generali di contratto, ma non anche il documento di sintesi relativo alle condizioni economiche di contratto, ed in ragione di ciò ha ritenuto illegittimo l’addebito degli interessi debitori superiori al tasso legale nonché delle commissioni di massimo scoperto.

In effetti, ai sensi dell’art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – TUB), “I contratti indicano il tasso d’interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.

In difetto, deve applicarsi il tasso sostitutivo disposto dall’art. 117, comma 7, lettera a) del TUB, a mente del quale “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell’economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell’operazione”.

A seguito del ricalcolo così disposto dal Giudice, è emerso che il conto presentasse un saldo pressoché pari a zero tra le parti e non, invece, un consistente saldo negativo a carico del correntista, come invocato dalla Banca convenuta.

Causa seguita ed istruita dall’avv. Letterio Stracuzzi

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