Tribunale di Milano, XII sez. civ., dott. Orsenigo, 11 settembre 2015 

Impedito rilascio cautelare d’urgenza ex art. 700 c.p.c. di un immobile in leasing

Nel corso di processi civili riuniti pendenti tra un Cliente e una Finanziaria in merito a un contratto di leasing, la Finanziaria ha presentato domanda cautelare d’urgenza volta ad ottenere la riconsegna dell’immobile.

La fase cautelare d’urgenza è ammissibile sulla base di due requisiti: (a) il fumus boni iuris, ovvero la sommaria verosimiglianza e fondatezza della pretesa fatta valere in via cautelare e (b) il periculum in mora, ovvero l’irreparabile pregiudizio nel ritardo dovuto all’attesa dei tempi dell’ordinario processo civile.

Entrambi i presupposti devono congiuntamente sussistere ai fini della concessione di ordinanza cautelare.

Nel caso di specie, il Tribunale ha rigettato la richiesta della Finanziaria per difetto del requisito del periculum in mora.

In particolare, in accoglimento delle difese dello Studio, il Tribunale ha rinvenuto la mancata prova e, comunque, la non rilevanza dell’allegato stato di dissesto o di difficoltà finanziaria della Cliente; che l’immobile non versasse in stato di abbandono; che il pregiduizio irreparabile lamentato (il mancato completamento dell’immobile che ne impedisce la riallocazione sul mercato) fosse riferibile a un profilo di tutela del credito cui non è riferibile lo strumento di cui all’art. 700 c.p.c.

Causa seguita ed istruita dall’avv. Letterio Stracuzzi

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