Prima di affrontare il caso in oggetto occorre ripercorrere brevemente quelli che sono gli strumenti messi a disposizione dalla procedura da sovraindebitamento, cosiddetta legge salva suicidi – Legge 3/2012.

Tale legge stabilisce norme in materia di soluzione delle situazioni di sovraindebitamento dei soggetti non fallibili. È una legge in vigore già da alcuni anni, ma non è ancora ben conosciuta, né dai cittadini, né dagli operatori del diritto.

Possono accedere a tale legge:

* i soggetti non fallibili. Cioè i privati consumatori e gli enti e le imprese che sono esclusi dalle previsioni della Legge Fallimentare attraverso le seguenti procedure:

* Il piano del consumatore, che può essere presentato dai privati consumatori. Essenzialmente, si tratta di una proposta fatta dal debitore, di pagamento rateizzato dei propri debiti. Può prevedere anche la cessione di una parte del patrimonio e, eventualmente, anche uno stralcio dei debiti. E’ approvato e reso esecutivo, mediante omologa, dal Giudice, con propria autonoma decisione.

* L’accordo del debitore, che può essere presentato da enti e imprese non fallibili. Ha caratteristiche simili al piano del consumatore, con l’unica, grande differenza, di richiedere che l’accordo sia accettato da tanti creditori che rappresentino il 60% di tutti i debiti del soggetto. Quindi, non decide soltanto il Giudice, ma votano i creditori.

* Infine, la Legge 3/2012 contempla una procedura che prevede la liquidazione del patrimonio del debitore. Con la liquidazione del patrimonio, il debitore (privato o soggetto non fallibile) mette a disposizione tutto il suo patrimonio per il pagamento dei suoi debiti. Un liquidatore nominato dal Tribunale provvederà a vendere tutti i suoi beni e pagare, pro-quota, tutti i suoi debiti. In questo caso, il debitore, perde tutti i suoi beni, potendo mantenere soltanto:

> IL CASO IN ESAME

Il Tribunale di Bologna con ordinanza del 17/03/2017 ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione dei beni del debitore disponendo che, “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano essere iniziate o proseguite, azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, (…)”.

Nel caso in oggetto veniva depositato, nell’interesse del debitore, ricorso per l’accesso alla procedura da sovraindebitamento e relativa Proposta di Liquidazione del patrimonio, ex art 14 ter, legge 3/2012 – rg. 1793/2016.

Successivamente, il giudice del sovraindebitamento, provvedeva a nominare l’organismo di composizione della crisi (OCC).

A seguito di un lavoro in team tra i professionisti del debitore ed il professionista nominato dal Tribunale veniva depositata la relazione di fattibilità in forza della quale il giudice del sovraindebitamento ha disposto l’apertura della liquidazione del patrimonio.

Con il provvedimento ottenuto il debitore persona giuridica, avente debiti derivanti anche da una precedente attività commerciale, potrà vedersi liberato da tutti i suoi debiti garantendo al contempo la soddisfazione di tutti i suoi creditori utilizzando i beni oggetto della procedura.

Causa istruita dall’avv. Letterio Stracuzzi