Decreto del 09/09/2016 – Procedura da sovraindebitamento rg.v n. 2864 /2016  – Tribunale di Pavia – Dott. Balba .

– Il Tribunale di Pavia – nella persona del giudice delegato nell’ambito della procedura da sovraindebitamento Dott. Balba – con decreto del 09 settembre 2016 ha sospeso una procedura esecutiva immobiliare, disponendo che non si procedesse alla redazione del decreto di trasferimento dell’immobile aggiudicato, ai sensi dell’art 10 comma 2 lett. c, Legge 3/2012.

– L’art 10, comma 2 lett. c, della legge 3/2012, dispone che infatti che, “sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali disposti sequestri conservativi ne’ acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;la

sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili”

– Nel caso in esame veniva predisposto, nell’interesse del debitore, un ricorso per l’accesso alla procedura da sovraindebitamento ed una contestuale Proposta di Accordo, rivestendo il ricorrente la qualifica di “non consumatore” in quanto presentava debiti di natura mista (ovvero, sia privati che derivanti da attività di impresa).

– Il ricorso e la proposta venivano depositati presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Pavia pochi giorni prima dell’asta immobiliare, avente ad oggetto l’immobile di proprietà del ricorrente.

– Nelle more del deposito del ricorso l’immobile staggito veniva aggiudicato.

– Il giudice del sovraindebitamento prendendo atto del deposito del ricorso e della proposta di accordo, ex legge 3/2012 provvedeva a fissare idonea udienza monocratica.

– Nel corso dell’udienza il Giudice, effettuate le opportune verifiche preliminari sull’ ammissibilità della procedura ai sensi degli artt. 7, 8 e 9, Legge 3/2012 , disponeva la sospensione della procedura esecutiva immobiliare di cui sopra.

– Il caso esaminato evidenzia, ancora una volta, che la legge 3/2012 è un efficacissimo strumento (ad oggi ancora poco conosciuto ed utilizzato dai più) per risolvere situazioni di sovraindebitamento da cui il debitore non potrebbe uscire altrimenti.

Causa seguita ed istruita dall’ avv. Letterio Stracuzzi