Provvedimento del 05/04/2016 – Procedura da sovraindebitamento rg.n. 31/2016  – Tribunale di Vasto – Dott.ssa Radoccia .

Il Tribunale di Vasto – nella persona del giudice designato nell’ambito della procedura da sovraindebitamento  Dott.ssa Radoccia – con provvedimento del 05 aprile 2016 ha disposto la sospensione del pignoramento dello stipendio del debitore nonché la sospensione del fermo amministrativo e di diverse azioni di recupero del credito poste in essere da finanziarie, Equitalia, e creditori privati.

Nel caso in oggetto veniva depositato, nell’interesse del debitore, ricorso per l’accesso alla procedura da sovraindebitamento e Proposta di Accordo presso la cancelleria della volontaria giurisdizione del Tribunale di Vasto – rg n. 31/16;

Con provvedimento del 25/02/16 il Giudice del sovraindebitamento provvedeva a nominare, come richiesto dal ricorrente, la dott.ssa Patrizia di Pietro quale professionista svolgente i compiti e le funzioni degli organismi di composizione della crisi, ex art 15 comma 9 della Legge 3/2012 e 29 del R.D. n. 267/42;

Con lo stesso provvedimento il Giudice fissava udienza al 10/03/16 per la comunicazione ai creditori , avvertendo che a quell’udienza poteva disporre ai sensi dell’art 10 comma 3 legge 3/2012;

All’udienza di cui sopra il legale del debitore ribadiva la pendenza del pignoramento dello stipendio, del fermo amministrativo nonché delle altre azioni volte al recupero del credito e chiedeva la loro sospensione.

Il Giudice del sovraindebitamento non provvedeva a disporre come indicato dall’art 10 comma 2 lettera c, Legge 3/2012 (riferito all’accordo di composizione della crisi) alla sospensione delle azioni volte al recupero del credito ma richiedeva il deposito di un’apposita istanza, come successivamente veniva effettuato dal legale del debitore.

-A ben vedere, il Giudice del sovraindebitamento si è discostato da quanto indicato dalla norma di riferimento (art 10 comma 2 lettera c, Legge 3/2012,) che prevede che  il Giudice “dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione non diventa definitivo , non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore (…)”;

-Il Giudice nominato, ha invece, “verosimilmente” applicato il comma 2 dell’art 12 bis (riferito al piano del consumatore) che stabilisce che “quando nelle more della convocazione dei creditori, la prosecuzione di specifici procedimenti di esecuzione forzata potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano, il giudice, con lo stesso decreto, può disporre la sospensione degli stessi sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo”

– Il provvedimento in oggetto rileva la non uniformità di decisioni da parte dei giudici del sovraindebitamento evidenziando la poca diffusione della conoscenza della legge 3/2012 che non garantisce una risposta uniforme per tutte le situazioni.

Pertanto, risulta importante la figura del legale, quale professionista in grado di gestire prontamente le richieste eterogenee dei diversi Tribunali.

 Causa seguita ed istruita dall’ Avv. Letterio Stracuzzi