Provvedimento del 07/04/2016 – sez. esecuzione mobiliare, n.rg.e. 8/2016 – Tribunale di Cremona dott.ssa C. Pavarani .

Il Tribunale di Cremona – nella persona del giudice designato nell’ambito della procedura esecutiva mobiliare, Dott.ssa C. Pavarani – con provvedimento del 07 aprile 2014 ha disposto la sospensione della procedura esecutiva mobiliare incardinata nei confronti di un agricoltore ed avente ad oggetto gli attrezzi ed i macchinari funzionali alla sua attività lavorativa, per merito del deposito dell’istanza di accesso alla procedura da sovraindebitamento

Nel caso di specie il debitore si era rivolto allo Studio pochi giorni prima della data dell’udienza, di cui all’art. 530 c.p.c.,  fissata per l’assegnazione o per l’autorizzazione alla vendita dei beni mobili funzionali alla sua attività agricola.

Nonostante il poco tempo a disposizione i professionisti dello Studio si attivavano prontamente redigendo una proposta di liquidazione del patrimonio e l’istanza di accesso alla procedura da sovraindebitamento.

Il 07 aprile si provvedeva ad iscrivere a ruolo il fascicolo del sovraindebitamento, presso la cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Cremona, formulando apposita istanza di sospensione della procedura mobiliare in oggetto e chiedendo la nomina dell’Organismo di Composizione della Crisi.

Nella stessa mattina si svolgeva l’udienza fissata nell’ambito della procedura esecutiva mobiliare, nella quale ci si costituiva nell’interesse del debitore dando atto del deposito dell’istanza di sovraindebitamento, ex L. 3/2012 e si formulava apposita domanda di sospensione della vendita dei beni mobili funzionali all’ attività agricola del debitore.

Il Giudice dell’esecuzione, prendendo atto del deposito dell’istanza ex l. 3/2012 provvedeva immediatamente a sospendere l’assegnazione e la vendita dei beni mobili del debitore.

Causa seguita ed istruita dall’ Avv. Letterio Stracuzzi